Organo di garanzia
L’Organo di Garanzia è un Organo Collegiale della Scuola previsto dall’art. 5 comma 2 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 “Regolamento recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria”.
L’Organo di Garanzia è chiamato a decidere su eventuali conflitti che dovessero sorgere all’interno della Scuola circa la corretta applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
All’Organo di Garanzia è ammesso ricorso contro le sanzioni disciplinari, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, e lo stesso dovrà esprimersi nel termine di dieci giorni.