RSU - Contratto Integrativo d'Istituto

La contrattazione integrativa d'Istituto è disciplinata dal vigente CCNL comparto scuola, cui sono state apportate modifiche, al riguardo, dal D.lg. n. 150/09 (il cosiddetto decreto Brunetta), che ha novellato, a sua volta, il D.lg. n. 165/01. Descriviamo di seguito i soggetti della contrattazione, quali sono le materie oggetto di contrattazione e la procedura che porta alla sottoscrizione del contratto integrativo d’istituto, così come sono disciplinati dal vigente CCNL.

Soggetti della contrattazione

I protagonisti della contrattazione sono (come si legge all’’art. 7 del CCNL) l’amministrazione da una parte e il personale docente, educativo e ATA dall’altra. In sede di contrattazione sono rappresentate, l’amministrazione, dal Dirigente Scolastico e, il personale docente, educativo e ATA, dalla R.S.U. e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL comparto scuola (come detta l’Accordo quadro del 7 Agosto 1998). Oltre al dirigente, per l’amministrazione, possono essere presenti gli addetti degli uffici tecnico-finanziari e/o DSGA.

Sono materie di contrattazione integrativa d’istituto:

  • i criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché́ determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla legge n.83/2000;
  • l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto e per l’attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente, educativo ed A TA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari;
  • i criteri e modalità̀ relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché́ i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività̀ retribuite con il fondo di istituto.

Il contratto integrativo d’Istituto, una volta concordato, viene sottoposto al vaglio dei Revisori dei Conti, a cui il D.S. invia la proposta di contratto insieme alla Relazione tecnico-finanziaria redatta dal DSGA e la Relazione illustrativa redatta dal DS, entro 5 giorni dalla sottoscrizione dello stesso. I revisori svolgono un’attività di controllo sulla compatibilità dei costi e sulla regolarità amministrativa e contabile degli atti.

Il contratto ha validità di un anno e può anche essere prorogato dalle parti.

Liquidazione compensi attività aggiuntive

Le attività e gli incarichi da retribuire sulla base dei criteri stabiliti nel contratto integrativo e quindi a carico del fondo d’Istituto, sono indicati nell’art. 88 del CCNL.

I compensi derivanti da tali attività non sono più liquidati direttamente dalle Istituzione scolastiche ma dalla Ragioneria territoriale dello Stato provinciale competente, secondo quanto dettato dalle norme sul cedolino unico, norme richiamate dalla nota del MIUR n. 3980 del 16/05/2011.

I compensi devono essere liquidati entro il 31 agosto di ogni anno scolastico.